Art. 438 Codice di Procedura Penale. Presupposti del giudizio abbreviato.

438. Presupposti del giudizio abbreviato. (1)

1. L'imputato (60) può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (122) e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta. (2)

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423 (441-bis).

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444. (3)

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. (4)

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. (5)

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 27 l. 16 dicembre 1999, n. 479. Il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, nel loro testo originario, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 15 febbraio 1991, n. 81, nella parte in cui non prevedeva che il pubblico ministero, in caso di dissenso, fosse tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando, a dibattimento concluso, riteneva ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, potesse applicare la riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2; nonché da Corte cost. 31 gennaio 1992, n. 23, nella parte in cui non prevedeva che il giudice, all'esito del dibattimento ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, potesse applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2.

(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 41, l. 23 giugno 2017, n. 103.Il testo del comma era il seguente: «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.».

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 42, l. 23 giugno 2017, n. 103.

(4) La Corte cost., con sentenza 23 maggio 2003, n. 169, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui «non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato».

(5) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 43, l. 23 giugno 2017, n. 103