Art. 441 Codice di Procedura Penale. Svolgimento del giudizio abbreviato.

441. Svolgimento del giudizio abbreviato.

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4 (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 29, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Sui limiti di applicabilità delle norme contenute negli articoli 438 e seguenti, vedi l'art. 4-ter, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144. Da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 2001, n. 115 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità: a) del comma 3 del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 10, 101 e 102 Cost.; b) del presente articolo, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost; con sentenza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 54 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.