Art. 443 Codice di Procedura Penale. Limiti all'appello.
443. Limiti all'appello.
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento (1).
2. [L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita [c.p.p. 163] ovvero alla sola pena pecuniaria] (2).
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna [c.p.p. 533], salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato [c.p.p. 521].
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599 (3).
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(1) Comma prima sostituito dall'art. 31, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi così modificato dall'art. 2, L. 20 febbraio 2006, n. 46. L'art. 10 della citata legge n. 46 del 2006 così dispone: «Art. 10 - 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. 3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. 5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 26 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del comma 2 del suddetto art. 10, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. La stessa Corte, con sentenza 10-20 luglio 2007, n. 320 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29 - Prima Serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità dell'art. 2 della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando il presente comma, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; b) l’illegittimità dell'art. 10, comma 2, della suddetta legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.
(2) Comma abrogato dall'art. 31, L. 16 dicembre 1999, n. 479. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 11-23 luglio 1991, n. 363 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), aveva dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 443, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita; b) non fondata la questione di legittimità dell'art. 443, terzo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
(3) Sui limiti di applicabilità delle norme contenute negli articoli 438 e seguenti, vedi l'art. 4-ter, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144. La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 maggio 1991, n. 230 (Gazz. Uff. 20 maggio 1991, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, quarto comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., e in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo, primo inciso e numeri 53 e 93 della L. 16 febbraio 1987, n. 81; con sentenza 10-24 marzo 1994, n. 98 (Gazz. Uff. 6 aprile 1994, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 595, c.p.p., nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.