Art. 446 Codice di Procedura Penale. Richiesta di applicazione della pena e consenso.

446. Richiesta di applicazione della pena e consenso.

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 (1).

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato (2).

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni (3).

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 33, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Comma così sostituito dall'art. 33, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 maggio 2001, n. 151 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta infondatezza della questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.