Art. 447 Codice di Procedura Penale. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

447. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1 (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 251 (Gazz. Uff. 12 giugno 1991, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, nella fase delle indagini preliminari, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice, sia emessa in pubblica udienza, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost., in relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte e n. 45 della L. 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma primo, della L. 4 agosto 1955, n. 848.