Art. 448 Codice di Procedura Penale. Provvedimenti del giudice.

448. Provvedimenti del giudice.

1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta (1).

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [c.p.p. 594]; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

2-bis. Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. (3)

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578 (2).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 34, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2)La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 251 (Gazz. Uff. 12 giugno 1991, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, nella fase delle indagini preliminari, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice, sia emessa in pubblica udienza, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost., in relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte e n. 45 della L. 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma primo, della L. 4 agosto 1955, n. 848. La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 1-10 giugno 1992, n. 266 (Gazz. Uff. 17 giugno 1992, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103