Art. 458 Codice di Procedura Penale. Richiesta di giudizio abbreviato.

458. Richiesta di giudizio abbreviato.

1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero (153), entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (456). Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice (2) (3) (6).

2. Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato (4) (7).

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5 (5).

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(1) L'originario termine di sette giorni è stato così modificato dall'art. 14, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della stessa legge ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5. 2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste. 3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale. 4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge. 5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.».

(2) Periodo soppresso dall'art. 36, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 81 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1991, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 458, primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. La stessa Corte, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1992, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; con sentenza 15-24 giugno 1992, n. 300 (Gazz. Uff. 1° luglio 1992, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 458, primo e secondo comma, c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 12-19 gennaio 1993, n. 10 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1993, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del combinato disposto formato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., e dall'art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'art. 456, secondo comma c.p.p., comprensivo della indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana; con sentenza 5-6 maggio 1997, n. 122 (Gazz. Uff. 14 maggio 1997, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del primo comma del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.; con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 407 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma 1 del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.; con sentenza 10 - 16 aprile 2002, n. 120 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto del giudizio immediato, anziché dell'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

(4) Comma così modificato prima dall'art. 36, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi dall'art. 2-nonies D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144. La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003, n. 169 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Relativamente a tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 81 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1991, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 458, primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 12-22 gennaio 2015, n. 1 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2015, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(6) L’art. 1, comma 46, l. 23 giugno 2017, n. 103, ha inserito, in fine, i seguenti periodi «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice». 

(7) Comma dapprima modificato dall'art. 36, comma 1 lett. b) l. n. 479, cit., successivamente modificato dall'art. 2-nonies, comma 2 d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144e, da ultimo, sostituito dall’art. 1, comma 47,  l. 23 giugno 2017, n. 103. Il testo del comma era il seguente: «2. Se la richiesta è ammissibile il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima  al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.».