Art. 503 Codice di Procedura Penale. Esame delle parti private.

503. Esame delle parti private.

1. Il presidente dispone l'esame delle parti [c.p.p. 208, 209, 210] che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura [c.p.p. 514] e di allegazione [c.p.p. 515], il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto (1).

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 2 (2).

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 (3)(4).

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 (5) (6).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 259 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, terzo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77 Cost.

(2) Comma così modificato dall'art. 17, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5. 2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste. 3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale. 4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge. 5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse».

(3) Comma così sostituito dall'art. 8, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti urgenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-1 luglio 2009, n. 197 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27 - Prima Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale del presente comma, sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost.

(5) Il riferimento all'art. 299, comma 3-ter, c.p.p. di cui al presente comma 6, è stato inserito dall'art. 13, L. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 maggio 1991, n. 221 (Gazz. Uff. 29 maggio 1991, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 567, 208, 503, 506 c.p.p., in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-1 luglio 2009, n. 197 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27 - Prima Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale del presente comma, sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost.