Art. 514 Codice di Procedura Penale. Letture vietate.

514. Letture vietate.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria [c.p.p. 357]. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499 comma 5 (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 7 agosto 1997, n. 267 (Gazz. Uff. 11 agosto 1997, n. 186), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Corte Costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 4 novembre 1998, n. 44 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 112 Cost.