Art. 533 Codice di Procedura Penale. Condanna dell'imputato.
533. Condanna dell'imputato.
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (1).
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione (2). Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale [c.p. 102, 103, 104] o professionale [c.p. 105] o per tendenza [c.p. 108].
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena [c.p. 163] o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175], provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà (3).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 20 febbraio 2006, n. 46. L'art. 10 della citata legge n. 46 del 2006 così dispone: «Art. 10 - 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. 3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. 5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 26 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del comma 2 del suddetto art. 10, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
(2) Vedi gli artt. 71-84 c.p.
(3) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 341 del 2000, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto.