Art. 535 Codice di Procedura Penale. Condanna alle spese.

535. Condanna alle spese.

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali (1).

2. [I condannati per lo stesso reato o per reati connessi [c.p.p. 12] sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna] (2).

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130 (3).

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(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(2) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(3) Vedi, ora, il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale e stragiudiziali.