Art. 544 Codice di Procedura Penale. Redazione della sentenza.
544. Redazione della sentenza.
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (1).
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 1 marzo 1991, n. 60, recante modifiche alle norme in tema di durata della custodia cautelare. L'articolo 2 della legge di conversione dispone che la custodia cautelare ripristinata a norma dell'art. 1 del decreto-legge venga mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del c.p.p. La Corte costituzionale, con sentenza 26-30 luglio 1993, n. 364 (Gazz. uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544, secondo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 6 del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, in riferimento agli artt. 3, 24, 72 e 77 Cost.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 341 del 2000, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto.