Art. 549 Codice di Procedura Penale. Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

549. Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili (3).

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(1) La rubrica del libro VIII è stata così sostituita dall'art. 190, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente l'intero libro VIII è stato interamente sostituito dall'art. 44, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Intitolazione così sostituita dall'art. 190, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente l'intero libro VIII è stato interamente sostituito dall'art. 44, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 191, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente l'intero libro VIII, originariamente composto dagli articoli da 549 a 567, è stato così sostituito, con gli attuali articoli da 549 a 559, dall'art. 44, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo del presente articolo è comunque rimasto invariato.