Art. 55 Codice di Procedura Penale. Funzioni della polizia giudiziaria.
55. Funzioni della polizia giudiziaria.
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (1).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (2).
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(1) Vedi gli artt. 347-357 c.p.p. La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42 Cost.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 468 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 43 - Prima serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost.