Art. 568 Codice di Procedura Penale. Regole generali.
568. Regole generali.
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione (Cost. 111) e determina il mezzo con cui possono essere impugnati (c.p.p. 591, comma 1, lett. b).
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale (c.p.p. 309, 310, 311) e le sentenze (Cost. 111), salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse (c.p.p. 591).
4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione. (1)
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
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(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.