Art. 578-bis Codice di Procedura Penale. Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.

Art. 578-bis. Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione (1).

1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

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(1) Art. inserito dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Successivamente l'art. 1, comma 4, lett. f) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha inserito le seguenti parole: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale» dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge».