Art. 58 Codice di Procedura Penale. Disponibilitą  della polizia giudiziaria.

58. Disponibilità della polizia giudiziaria.

1. Ogni procura della Repubblica dispone [c.p.p. 327] della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (1).

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

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(1) Vedi l'art. 23, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, di approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.