Art. 593 Codice di Procedura Penale. Casi di appello.

593. Casi di appello. (1)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (2) .
2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (3) .
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (4) .
____________________
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 46. L'art. 1 l. n. 46, cit. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dapprima con C. cost.6 febbraio 2007, n. 26 « nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva » e successivamente con C. cost.4 aprile 2008, n. 85 « nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva ». Il testo dell'articolo, come modificato dapprima dall'art. 18 l. 24 novembre 1999, n. 468 e successivamente dall'art. 13 l. 26 marzo 2001, n. 128, era il seguente: « 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. – 2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. – 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa ». Per la disciplina transitoria v. l'art. 10 l. n. 46, cit., che così dispone: « 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. – 2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. – 3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. – 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. – 5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Il suddetto art. 10, comma 2, l. n. 46, cit. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dapprima con la citata C. cost.n. 26 del 2007, « nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile », successivamente con C. cost.20 luglio 2007, n. 320, « nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile », ed infine con la citata C. cost.n. 85 del 2008, « nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile ».
[2] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Il testo precedente era il seguente: «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna [533 s.]».
[3] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Il testo precedente era il seguente: «L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento [529-531] nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado».
[4] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 che ha inserito le parole «in ogni caso» dopo la parola: «Sono»  ed ha aggiunto le parole «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa» dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda». Il comma è stato successivamente sostituito dall'articolo 34, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,  conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199. Il testo precedente alla sostituzione era il seguente: <<3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa>>. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199  e, da ultimo, dall'art. 17 , comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, in corso di conversione in legge.