Art. 618 Codice di Procedura Penale. Decisioni delle sezioni unite.

618. Decisioni delle sezioni unite.

1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso. (1)

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta. (2)

------------------------

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 66, l. 23 giugno 2017, n. 103.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 66, l. 23 giugno 2017, n. 103.