Art. 64 Codice di Procedura Penale. Regole generali per l'interrogatorio.

64. Regole generali per l'interrogatorio. (1)

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare [284-286] o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze [474].
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [188].
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis (2) (3) .
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (4) .
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[1] Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 44, comma 2 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
[2] L'originario comma 3 è stato sostituito con i commi 3 e 3-bis dall'art. 2 l. 1° marzo 2001, n. 63. Il testo del comma era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2023, n. 111 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale. 
[4] L'originario comma 3 è stato sostituito con i commi 3 e 3-bis dall'art. 2 l. 1° marzo 2001, n. 63. Il testo del comma era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso»

 

Domande e risposte sull'art. 64 codice di procedura penale in tema di interrogatorio.

Quale valore assume il medacio dell'indagato?

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione.Cassazione penale sez. IV, 2 dicembre 2020, n.36478

Le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coindagato in sede di interrogatorio di garanzia sono utilizzabili?

Non sono inutilizzabili per violazione del divieto posto dall'art. 64, comma 2, c.p.p., le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coindagato in sede di interrogatorio di garanzia, laddove il giudice abbia invitato il soggetto a rispondere al fine di non incorrere in responsabilità penale, in quanto tale sollecitazione non integra l'impiego di metodi idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione della persona interrogata.Cassazione penale sez. VI, 26 novembre 2020, n.1617

Cosa sono le dichiarazioni indizianti?

Le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, c.p.p. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, sicché, nell'ipotesi di sospettate falsità che traggono origine dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, la prova assunta è utilizzabile e valutabile in relazione al residuo materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo ex art. 500, comma 4, c.p.p.Cassazione penale sez. II, 25 novembre 2020, n.37818

Le dichiarazioni spontanee dell'indagato rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale?

Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 c.p.p. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. Cassazione penale sez. IV, 27 ottobre 2020, n.2124

Illegittimità costituzionale dell'art. 512 comma 1 c.p.p.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 512, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., sia stato citato per essere sentito come testimone. Se in base all'attuale formulazione della disposizione impugnata può essere data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, la mancata previsione di identica possibilità per il caso in cui l'atto assunto sia un atto formato dal giudice per le indagini preliminari risulta del tutto irragionevole. Le dichiarazioni rese dall'imputato di reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., che abbia assunto la qualità di testimone assistito, sia per effetto dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., sia per effetto dell'intervenuta pronuncia nei suoi confronti di sentenza di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., del resto, ben sarebbero suscettibili di lettura ove assunte dal pubblico ministero, sicché risulta, anche da tale ulteriore prospettiva, del tutto irragionevole che ciò non sia possibile nel caso in cui l'interrogatorio sia stato assunto dal giudice per le indagini preliminari con le garanzie proprie di tale tipo di atto; né appare significativo il fatto che l'interrogatorio di garanzia costituisca uno strumento di difesa, venendo esso in rilievo per le dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri (ordd. nn. 355 del 2003, 112 del 2006) .Corte Costituzionale, 20/10/2020, n.218

Nel caso in cui il testimone semplice renda dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l'interruzione del verbale?

In tema di prova dichiarativa, quando il testimone "semplice" rende dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l'interruzione del verbale e la prosecuzione dell'escussione può avvenire solo con le garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., in mancanza delle quali le dichiarazioni successive sono inutilizzabili "erga omnes", non essendo rilevanti né la fonte degli indizi, né la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato che costituisce elemento formale non necessario per definire la qualifica del dichiarante.Cassazione penale sez. II, 24/09/2020, n.28942
L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. Cassazione penale sez. III, 18 settembre 2020, n.30922

In tema di prova dichiarativa, le dichiarazioni aventi contenuto anche autoindiziante rese innanzi alla polizia giudiziaria da persona non sottoposta ad indagini - quando ancora non sussistano elementi per ritenere la medesima indagabile - non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, atteso che la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso.Cassazione penale sez. II, 11 giugno 2020, n.23594

Il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia può essere utilizzato come elemento di prova a suo carico?

Il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze aliunde acquisite, senza che, naturalmente, ciò possa determinare alcun sovvertimento dell'onere probatorio. Con l'ulteriore precisazione che il silenzio dell'imputato, come desumibile dalla presa di posizione assunta dalla Cedu (sentenza 8 febbraio 1996, Murray contro Regno unito), se in partenza costituisce un dato processualmente neutro, può nondimeno assumere anche un più significato rilievo, in misura direttamente proporzionale alla solidità degli elementi di accusa, che in ipotesi risultino privi di idonea spiegazione.Cassazione penale sez. III, 19/09/2019, n.43254

Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla Polizia Giudiziaria  sono utilizzabili nella fase procedimentale?

Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione.Cassazione penale sez. III, 3 aprile 2019, n.20466

Le dichiarazioni rese dall'indagato spontaneamente presentatosi all'a.g. richiedono il rispetto delle garanzie difensive solo in caso di contestazione chiara e precisa del fatto addebitato ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. pen., risultando, in tale ipotesi, equipollenti a quelle rese in sede di interrogatorio.Cassazione penale sez. III, 13 luglio 2018, n.47012

Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria anche in assenza del difensore e senza aver ricevuto l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, se emerge con chiarezza che sono state rilasciate liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione; si tratta di dichiarazioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale, e dunque all'incidente cautelare ed ai riti a prova contratta, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento.Cassazione penale sez. II, 13 marzo 2018, n.14320

La mancata assistenza di un difensore integra una violazione del diritto all'equo processo?

Integrano una violazione del diritto all'equo processo ai sensi dell'art. 6, parr. 1 e 3, lett. c) e lett. e) CEDU, la mancata assistenza di un difensore nel momento in cui la persona ascoltata dagli organi inquirenti renda dichiarazioni mentre sia già sottoposta ad indagini e la mancata assistenza da parte di un interprete professionale ed imparziale, quando le limitazioni in concreto verificatesi nell'esercizio di tali diritti abbiano avuto un effetto significativo sull'equità del procedimento nel suo insieme valutato.Corte europea diritti dell'uomo sez. I, 24 gennaio 2019, n.76577

Le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili "erga alios"? Se sì, con dei limiti?

 

Le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili "erga alios" senza limiti, anche in assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità, atteso che dette dichiarazioni, rese dal propalante per iscritto, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo ritenuto necessario in ordine alla rappresentazione del relativo contenuto, sono irriducibili alle risposte orali fornite nel corso di un interrogatorio.Cassazione penale sez. VI, 13 luglio 2018, n.37601

La nullità dell'interrogatorio di soggetto originariamente indagato si estende ai successivi atti istruttori?

La nullità dell'interrogatorio di soggetto originariamente indagato, la cui posizione sia poi stata archiviata, con contestuale assunzione della veste di parte offesa, che renda dichiarazioni eteroaccusatorie, svolto senza le previste garanzie, non si estende ai successivi atti istruttori ritualmente assunti. Cassazione penale sez. II, 12 luglio 2018, n.39716

In tema di interrogatorio la previa lettura di dichiarazioni rese da un terzo determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto interrogato?

In tema di interrogatorio, la previa lettura di dichiarazioni rese da un terzo non determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto interrogato, non ricorrendo per ciò solo alcuna limitazione della libera autodeterminazione dello stesso, pur conseguendone la necessità di una rigorosa verifica di attendibilità al fine di escludere che le dichiarazioni costituiscano frutto di una mera volontà di allineamento.Cassazione penale sez. VI, 28 giugno 2018, n.43899

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato incorre in grave violazione di legge il magistrato che non interrompa immediatamente l'esame?

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, incorre nella grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, nonché di specifiche prescrizioni quali quelle degli artt. 61,63,64 c.p.p., ai sensi degli articoli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato del P.M. che, in presenza di astratti indizi di reità a carico della persona informata sui fatti, non ne interrompa immediatamente l'esame, al fine di consentire ad essa l'esercizio delle garanzie difensive previste dalla legge, non avendo rilievo, nella fase iniziale delle indagini, la verifica della precisa connotazione dell'elemento psicologico della persona sottoposta a interrogatorio, trattandosi di elemento che può assumere rilievo nella fase successiva di una puntuale imputazione cautelare o di rinvio a giudizio, dovendosi impedire, in tale prima fase, che la persona informata sui fatti subisca, mediante sollecitazioni investigative e attività invasive della sua sfera privata, intercettazioni, contestazioni, sostanziali perquisizioni con repertazione e sequestro .Cassazione civile Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9557