Art. 75 Codice di Procedura Penale. Rapporti tra azione civile e azione penale.

75. Rapporti tra azione civile e azione penale.

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L'azione civile prosegue in sede civile [c.p.p. 652] se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [c.p.p. 71, 88, 441, 444] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 354 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza. La stessa Corte, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 272 (Gazz. Uff. 18 luglio 2007, n. 28 - Prima Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost.