Art. 112 Codice Penale. Circostanze aggravanti.

112. Circostanze aggravanti.

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata [64]:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti [339, 385 c. 2, 416 c. 5, 625 c. 1 n. 5, 628 c. 3 n. 1, 629 c. 2, 633 c. 2, 634 c. 2];

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo [416, 416 bis];

3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette [51, 113 c. 2, 114 c. 3];

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato [111] un minore di anni diciotto [98] o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica [88, 89, 113 c. 2, 114 c. 3], ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza [380, 381 c.p.p.] (1).

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale [111, 114 c. 3], o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza [380, 381 c.p.p.] (2).

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale [316 c.c.], nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi (3).

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile [111, 114 c. 3].

__________________________________

(1) Numero così sostituito dall'art. 3, c. 15, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 che dopo le parole: «avvalso degli stessi» ha introdotto le parole «o con gli stessi ha partecipato». In precedenza il numero era stato sostituito dall'art. 11, c. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

(2) Comma inserito dall'art. 11, c. 2 bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e successivamente modificato dall'art. 3, c. 15, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto, dopo le parole «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» le parole: «o con la stessa ha partecipato».

(3) Comma introdotto dall'art. 7, c. 2, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella L. 18 febbraio 1992, n. 172, e successivamente modificato dall'art. 3, c. 15, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito, dopo le parole «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» le parole: «o con questi ha partecipato», e dall'art. 93, D.LgS. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha sostituito la parola: «potestà» con le parole: «responsabilità genitoriale»; tale ultima modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.