Art. 115 Codice Penale. Accordo per commettere un reato. Istigazione. (1)

115. Accordo per commettere un reato. Istigazione. (1)

Salvo che la legge disponga altrimenti [c.p. 304, 305, 306, 322, 416, 548; c.p.m.p. 178, 212; c.p.m.g. 89], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [c.p. 202, 215, 229].

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [c.p. 302, 322, 415, 548; c.p.m.p. 78, 98, 212; c.p.m.g. 70], se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza (2).

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(1) Vedi l'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1559, recante disposizioni penali in materia fiscale, sulla repressione del genocidio, vedi l'art. 3 della Convenzione resa esecutiva con la L. 11 marzo 1952, n. 153, e gli artt. 7 e 8, L. 9 ottobre 1967, n. 962.

(2) Vedi l'art. 76, L. 22 dicembre 1975, n. 685, e l'art. 82, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e sulla prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Vedi, anche, il D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.