Art. 116 Codice Penale. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.

116. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.

Qualora il reato commesso sia diverso [c.p. 110] da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita [c.p. 65] riguardo a chi volle il reato meno grave (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 maggio 1965, n. 42 (Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 139), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost.