Art. 133 Codice Penale. Gravitą  del reato: valutazione agli effetti della pena. (1)

133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. (1)

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato [c.p. 626];

3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1. dai motivi a delinquere e dal carattere [c.p.p. 220] del reo (2);

2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato (3);

4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

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(1) L'art. 9, quarto comma, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'amministrazione della pubblica sicurezza, così dispone: «Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato». Vedi, anche, l'art. 11, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 6-19 dicembre 1973, n. 179 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1974, n. 2), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.

(3) Vedi l'art. 4, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.