Art. 135 Codice Penale. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.

Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. (1)

[I]. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico [1371, 163], si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva (2).

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[1] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1, l. 5 ottobre 1993, n. 402. Il testo originario era il seguente: «Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene diverse. [I]. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva».
[2] Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico,» alle parole «Quando, per qualsiasi effetto giuridico,». Precedentemente il presente comma è stato modificato dall'art. 3 della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole: "calcolando euro 38, o frazione di euro 38" con le parole: "calcolando euro 250, o frazione di euro 250 ". Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199