Art. 161 Codice Penale. Effetti della sospensione e della interruzione.

161. Effetti della sospensione e della interruzione.

L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo. (1)

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonchénei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103e 105. (2) (3)

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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo del comma era il seguente: « La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato».

(2) Le parole « per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché»  sono state inserite dall’art. 1, comma 14, l. 23 giugno 2017, n. 103.  Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

(3) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 5, l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo del comma era il seguente: «Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri». V. l'art. 10 l. n. 251, cit., sub art. 157.