Art. 168 Codice Penale. Revoca della sospensione.

168. Revoca della sospensione. (1)

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti [c.p. 163], il condannato:

1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101], per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli [c.p. 165] (2);

2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 (3).

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena (4).

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale (5).

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(1) Vedi l'art. 7, L. 29 maggio 1982, n. 304, per la difesa dell'ordinamento costituzionale, (terroristi pentiti).

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile-26 maggio 1981, n. 73 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero, in riferimento all'art. 3 Cost.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre-12 novembre 1987, n. 381 (Gazz. Uff. 27 novembre 1987, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero, in riferimento all'art. 3 Cost.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.L. 11 aprile 1974, n. 99, sulla giustizia penale.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 128.