Art. 189 Codice Penale. [Ipoteca legale]; sequestro (1).

189. [Ipoteca legale]; sequestro (1).

Lo Stato ha ipoteca legale [c.c. 2808, 2817] sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento [c.c. 2748, 2768] (2):

1. delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2. delle spese del procedimento;

3. delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [c.p. 188] (3);

4. delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

5. delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno [c.p. 185], comprese le spese processuali (4);

6. delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario (5).

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale [c.c. 2818, 2820], dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile [c.p.p. 648].

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato [c.c. 2905; c.p.c. 670].

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati [c.c. 2745, 2752, 2759, 2771, 2772, 2773] rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi (6) (7).

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(1) L'art. 218, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 di attuazione e coordinamento al c.p.p. ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.

(2) Vedi gli artt. 33 e 38, secondo comma, del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 novembre 1973, n. 167 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1973, n. 314), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 53, primo comma, Cost.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio-1 marzo 1973, n. 26 (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del n. 5, primo comma, e dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.

(5) Vedi l'art. 61, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio-1 marzo 1973, n. 26 (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del n. 5, primo comma, e dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.

(7) Vedi gli artt. 13, 17 e 19, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Per quanto riguarda il rapporto previsto dall'art. 17, della suddetta legge, vedi gli artt. 1 e 2, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.