Art. 205 Codice Penale. Provvedimento del giudice.

205. Provvedimento del giudice.

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento [c.p.p. 658].

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1. nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;

2. nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza (1);

3. in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge [c.p. 109].

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (Gazz. Uff. 4 agosto 1982, n. 213), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 205 c.p., cpv. n. 2, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica, al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o (così corretta la vocale da «e» con rettifica approvata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1982, n. 220) dell'esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura. La stessa Corte, con sentenza 5-15 luglio 1993, n. 319 (Gazz. Uff. 21 luglio 1993, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.