Art. 233 Codice Penale. Divieto di soggiorno in uno o pił comuni o in una o pił province.
233. Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.
(1) Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato (2) o contro l'ordine pubblico [c.p. 414, 421], ovvero di un delitto commesso per motivi politici [c.p. 8] o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice.
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata [Cost. 16; c.p. 223].
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(1) Vedi l'art. 2, L. 24 luglio 1993, n. 256, che ha modificato l'istituto del soggiorno obbligato.
(2) Vedi il titolo I del libro II del codice penale.