Art. 241 Codice Penale. Attentati contro l'integritą , l'indipendenza e l'unitą dello Stato. (2)
241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato. (2)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato [c.p. 4] o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche (2).
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(1) Vedi l'art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1980, n. 15, per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 febbraio 2006, n. 85. Vedi gli artt. 11 e 43, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'art. 15 della L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1, nonché l'art. 9, primo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e la L. 5 giugno 1989, n. 219 recante nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. L'art. 3, L. 8 agosto 1977, n. 533, in materia di ordine pubblico, così dispone: «Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonché per quelli previsti dagli artt. 241, 285, 286 e 306 c.p. e dalla L. 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria dispone sempre, con decreto motivato, il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Non può essere nominato custode dell'immobile sequestrato l'indiziato o l'imputato dei reati, per cui si procede, né persona aderente agli enti, associazioni o gruppi suddetti. Nella flagranza del reato, gli ufficiali di pubblica sicurezza procedono allo stesso modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria, indicata nel primo capoverso dell'art. 238 c.p.p. Quando il procedimento è definito con sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dell'immobile di cui al primo comma, se appartenente al condannato. Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione dell'immobile sequestrato non appartenente all'imputato a chi provi di averne diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia necessario per il procedimento». Vedi, anche, la L. 22 dicembre 1980, n. 932, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici e razziali. L'art. 5, secondo comma, L. 29 maggio 1982, n. 304 (terroristi pentiti), per la difesa dell'ordinamento costituzionale, così dispone: «Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso». La decadenza da questi benefici in caso di false o reticenti dichiarazioni è regolata dall'art. 10 della stessa legge n. 304 del 1982, il cui art. 12 limita la applicazione del provvedimento solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (3 giugno 1982), termine differito di ulteriori centoventi giorni, con l'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito nella L. 29 novembre 1982, n. 882. Vedi gli artt. 9-17, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in L. 15 marzo 1991, n. 82, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Vedi l'art. 8, L. 18 febbraio 1987, n. 34, sulla dissociazione dal terrorismo.