Art. 255 Codice Penale. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato. (1)

255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato. (1)

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato [c.p. 268] od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 302, 311, 312].

Si applica la pena di morte (2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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(1) Gli artt. 12 e 18, L. 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, così dispongono: «Art. 12 - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale». «Art. 18 - Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge». Vedi l'art. 2, comma primo, L. 18 febbraio 1987, n. 34, sulla dissociazione dal terrorismo.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.