Art. 265 Codice Penale. Disfattismo politico.
265. Disfattismo politico.
Chiunque, in tempo di guerra [c.p. 310, 656], diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 268, 269, 302, 303, 304, 305, 306, 311, 312; c.p.p. 275].
La pena è non inferiore a quindici anni:
1. se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari [c.p.m.p. 2; c.p.m.g. 7];
2. se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico [c.p. 364].