Art. 267 Codice Penale. Disfattismo economico.
267. Disfattismo economico.
Chiunque, in tempo di guerra [c.p. 310], adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 (1).
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 275].
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico [c.p. 7, n. 1, 268, 302, 311, 312].
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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.