Art. 273 Codice Penale. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. (1)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato [c.p. 4] associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni (2).

Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni [c.p. 7, n. 1, 302, 311, 312] (3).

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(1) Vedi la L. 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete e scioglimento della Loggia P2.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-3 luglio 1985, n. 193 (Gazz. Uff. 10 luglio 1985, n. 161-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 273 c.p. e ha dichiarato altresì, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 274 c.p. e 211, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza).

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-3 luglio 1985, n. 193 (Gazz. Uff. 10 luglio 1985, n. 161-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 273 c.p. e ha dichiarato altresì, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 274 c.p. e 211, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza).