Art. 288 Codice Penale. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.
288. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.
Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275] (1).
La pena è aumentata [c.p. 64] se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare [c.p. 302, 311, 312].
-----------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 7, secondo comma, L. 12 maggio 1995, n. 210. La precedente formulazione, per la commissione del presente reato, prevedeva la pena della reclusione da tre a sei anni.