Art. 311 Codice Penale. Circostanza diminuente: lieve entitą del fatto.
311. Circostanza diminuente: lieve entità del fatto.
Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite [c.p. 65] quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità [c.p. 70].