Art. 32 quater Codice Penale. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacitą  di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317,318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis,346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 423-bis, primo comma, 437, 452-bis,452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis,640, secondo comma, numero 1,640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (1) (2)

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. Il testo dell'articolo come da ultimo modificato dall' art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68, era il seguente: «Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica. - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione». Precedentemente l'articolo era stato inserito dall'art. 120 l. 24 novembre 1981, n. 689 («Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»), poi sostituito dall'art. 21 l. 19 marzo 1990, n. 55 («Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»), e dall'art. 3 d.l. 17 settembre 1993, n. 369, conv., con modif., in l. 15 novembre 1993, n. 461 e successivamente modificato dell'art. 7 l. 7 marzo 1996, n. 108,  che ha inserito la parola «644 » , dall'art. 6, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300, ha inserito le parole «316-ter» e «322-ter» e infine dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha inserito la parola «319-quater » .

(2) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a)  d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155, che ha aggiunto le seguenti parole: «423-bis, primo comma,» dopo le parole «416, 416-bis».