Art. 37 Codice Penale. Pene accessorie temporanee: durata.
37. Pene accessorie temporanee: durata.
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea [c.p. 19], e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato [c.p. 135, 136]. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria [c.p. 79, 139, 140].