Art. 371 bis Codice Penale. False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale intenazionale..

371-bis. False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (1).

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini [362 c.p.p.], rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni [375-377, 384 c. 1 e 2] (2).

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (3).

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (4).

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(1) Articolo introdotto dall'art. 11, c. 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella L. 7 agosto 1992, n. 356. In seguito, l'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237, ha inserito, alla fine della rubrica, le parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».

(2) Comma modificato dall'art. 25, L. 8 agosto 1995, n. 332. In seguito, l'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. ha introdotto, dopo le parole «richiesto dal pubblico ministero», le parole: «o dal procuratore della Corte penale internazionale».

(3) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 8 agosto 1995, n. 332.

(4) Comma aggiunto dall'art. 19, L. 7 dicembre 2000, n. 397.