Art. 378 Codice Penale. Favoreggiamento personale.
378. Favoreggiamento personale.
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] (1) l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni (2) (3).
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (3) (4).
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro (3).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 97, 98] o risulta che non ha commesso il delitto [379, 384].
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(1) Per l'abolizione della pena di morte, si veda nota sub art. 9.
(2) L'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237 ha introdotto, dopo le parole «investigazioni dell'autorità,» le parole: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e ha sostituito alle parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa», le parole : «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».
(3) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, si veda art. 71, D.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, c. 1, L. 31 maggio 1965, n. 575.
(4) Comma introdotto dall'art. 2, L. 13 settembre 1982, n. 646.