Art. 391 Codice Penale. Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.

391. Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [c.p. 215, 216, 227], ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386 [c.p. 214, 716].

Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032 (1). Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.

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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.