Art. 415 Codice Penale. Istigazione a disobbedire alle leggi.

415. Istigazione a disobbedire alle leggi.

Chiunque pubblicamente [c.p. 266] istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico [c.p. 327], ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32, 272] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 108 (Gazz. Uff. 24 aprile 1974, n. 107), ha dichiarato l'illegittimità della disposizione contenuta nell'art. 415 c.p., riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Precedentemente la stessa Corte, con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 142 (Gazz. Uff. 25 luglio 1973, n. 191), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost. Vedi, anche, l'art. 2, comma primo, L. 18 febbraio 1987, n. 34, sulla dissociazione dal terrorismo.