Art. 416 Codice Penale. Associazione per delinquere.

416. Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni [305 c. 1, 306 c. 1, 416 bis; 380 c. 2 lett. m) c.p.p.] (1).

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni [305 c. 2, 306 c. 2, 416 bis c. 1] (1).

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [305 c. 3, 306 c. 3, 416 bis; 380 c. 2 lett. m) c.p.p.].

Se gli associati scorrono in armi [585 c. 2 e 3] le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni (1).

La pena è aumentata [64] se il numero degli associati è di dieci o più [112 c. 1 n. 1, 417, 418].

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (2).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (3).

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(1) Per l'aumento delle pene, se il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, si veda art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, c. 1, L. 31 maggio 1965, n. 575. In tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, si veda art. 143, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e poi modificato dall'art. 1, c. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole «600, 601 e 602», con le parole: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Da ultimo, comma modificato dall'art. 2, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236  che ha inserito, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.».

(3) Comma introdotto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.