Art. 43 Codice Penale. Elemento psicologico del reato.
43. Elemento psicologico del reato.
Il delitto:
è doloso [c.p. 133], o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (1);
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente [c.p. 571, 572, 584];
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto [c.p. 61, n. 3], non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [c.p. 259, 326, 335, 350, 365, 387 , 391, 449, 450, 451, 452, 500, 527, 589, 590].
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico [c.p. 660].
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(1) Vedi gli artt. 43 e 134, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; l'art. 9, primo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi.
CONSULTA ANCHE:
Giurisprudenza rilevante in tema di art. 43 codice penale (elemento psicologico del reato)
- Dolo eventuale e colpa cosciente
In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali:
a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;
c) la durata e la ripetizione dell'azione;
d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento;
g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).Cassazione penale Sez. Un., 24 aprile 2014, n.38343
- Reato di ricettazione e dolo eventuale
Nel reato di ricettazione, affinché si possa ravvisare il dolo eventuale è necessario che vi sia più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale il soggetto agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione o di mero disinteresse. Al fine della configurazione del reato medesimo è necessario che la situazione fattuale sia di significato inequivoco e che, quindi, determini nell'agente una scelta consapevole tra l'agire, ovvero accettare l'eventualità di commettere il reato "de quo", e il non agire. L'elemento soggettivo, consistente nel dolo eventuale, pertanto, sussiste allorquando l'agente, pur rappresentandosi la provenienza delittuosa della res, non avrebbe agito diversamente anche nell'eventualità che di tale provenienza delittuosa avesse avuto la certezza.Cassazione penale Sez. Un., 26 novembre 2009, n.12433
Si è in presenza di "dolo eventuale" quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la "concreta possibilità" del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta e, ciò nonostante, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando, invece, l'ulteriore accadimento si presenta all'agente, come "probabile", non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, giacché egli, accettando l'evento, lo ha voluto, onde in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del "dolo diretto" e non in quella del dolo eventuale.Cassazione penale Sez. Un., 27 novembre 2008, n.3286
Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. Cassazione penale Sez. Un., 14 febbraio1996, n.3571
Domande e risposte sull'elemento psicologico del reato
- Un colpo inferto involontariamene integra il reato di lesioni personali aggravato?
Sì. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Taranto il 21 ottobre 2024 evidenziando che "anche un colpo inferto involontariamente integrerebbe ugualmente il reato di lesioni personali aggravato, ma nella forma del dolo eventuale. A tal fine infatti è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo cui integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. Corte Appello Taranto 21 ottobre 2024 n. 468
- Omessa dichiarazione del contribuente e dolo eventuale: da cosa può essere desunta la prova del dolo specifico?
In tema omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale.Cassazione penale sez. III, 25 settembre 2024, n.38802
- Quando ricorre il dolo eventuale?
Ricorre il dolo eventuale quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento, ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.Cassazione penale sez. V, 9 luglio 2024, n.39722
- In tema di bancarotta fraudolenta l'elemento soggettivo può assumere la forma anche del dolo eventuale?
Sì. Ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2 l. fall., il fallimento può essere causato, alternativamente, con dolo diretto - ove l'intenzione dell'agente sia specificamente rivolta a tale esito - o come effetto di operazioni dolose, laddove cioè l'agente non persegua direttamente il fallimento ma accetti il rischio che esso si verifichi. In quest'ultimo caso, è sufficiente la consapevolezza di aver posto in essere azioni pericolose per la salute economica dell'impresa; consapevolezza che, a sua volta, ai fini dell'integrazione del reato de quo, può assumere le forme sia del dolo diretto che del dolo eventuale: nel primo caso, l'agente vuole direttamente cagionare il dissesto della società; nel secondo, egli accetta la possibilità che le sue azioni lo causino. Tale ultimo atteggiamento psicologico del soggetto agente ben può sorreggere l'imputazione per bancarotta fraudolenta impropria, purché le condotte si concretino in operazioni intrinsecamente pericolose o antieconomiche per le sorti della società.Cassazione penale sez. V, 9 luglio 2024, n.36041
- Reato di omesso versamento di IVA e dolo eventuale
Risponde del reato di omesso versamento di i.v.a. (art. 10-ter d.lg. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.Cassazione penale sez. III, 14 novembre 2023, n.2057
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- RULLO LILIANA, [idea] L’idea platoniana, i confini del diritto e la verità processuale, in Parolestrategiche.it " Platone attribuiva alle idea una realtà sostanziale, conferendo così alla sua dottrina un valore ontologico e conoscitivo. Elabora gerarchicamente due livelli dell’essere, il dualismo metafisico e il dualismo gnoseologico. Uscire dalla caverna platoniana per affrontare la realtà della vita che scorre ci fa cercare la strada per superare i confini."