Art. 439 Codice Penale. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.

439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. (1)

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 28, 29].

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte [c.p. 441, 448, 452] (2).

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(1) A questo reato si applicano le disposizioni dell'art. 162-bis c.p., così come introdotto dall'art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale, secondo quanto dispone l'art. 127 dello stesso provvedimento. I reati previsti dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, dalla L. 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, nonché dalla L. 31 dicembre 1962, n. 1860 e dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, sono esclusi dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34 dello stesso provvedimento. La condanna per il delitto previsto in questo articolo comporta la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 446 c.p., nonché la pena accessoria prevista nel secondo comma dell'art. 448 c.p.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.