Art. 449 Codice Penale. Delitti colposi di danno.

449. Delitti colposi di danno.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio (1) o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32, 430, 589, 590, 676] (2).

La pena è raddoppiata [c.p. 63] se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone (3).

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(1) Vedi l'art. 59, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n. 220 (Gazz. Uff. 7 agosto 2000, n. 183), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 ottobre 2000, n. 275 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2000, n. 235). La medesima modifica è stata successivamente disposta dall'art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi.

(3) Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per in reati di cui al presente articolo vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale. La Corte costituzionale, con sentenza 11-16 luglio 1979, n. 71 (Gazz. Uff. 25 luglio 1979, n. 203), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. I delitti previsti in questo comma, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.