Art. 450 Codice Penale. Delitti colposi di pericolo.

450. Delitti colposi di pericolo.

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [c.p. 43], fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'autorità diretta alla rimozione del pericolo [c.p. 431; c.n. 1123].