Art. 485 Codice Penale. Falsitą  in scrittura privata.

485. Falsità in scrittura privata.

[Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata [c.c. 2702, 2719; c.p. 492, 493-bis] falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29].

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata] (1).

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Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Vedi, anche, l’art. 4, comma 4, lett. a), del medesimo D.Lgs.

DOMANDE E RISPOSTE

  • Salve, il reato di cui alla'rt. 485 c.p. riguarda anche la eventuale firma falsa su un contratto di finanziamento?

L'art. 485 c.p. sancisce che "chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [...]".

Il bene tutelato è rappresentato dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi alla loro genuinità e alla loro integrità.

Ad esempio la giurisprudenza ha chiarito che costituiscono scrittura privata le distinte di versamento e di prelevamento adoperate dagli istituti di credito, le quali servono a contabilizzare le singole operazioni (Cfr. Cass. 13 gennaio 1985 n. 4752).

Possiamo tuttavia evidenziarLe che il delitto di falsità in scrittura privata non si perfeziona con la semplice falsificazione ma richiede l'uso del documento: è alla data di tale uso che il delitto si consuma.

Possiamo inoltre segnalarLe che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che "l'erronea convinzione della liceità del falso commesso con il consenso dell'apparente firmatario della scrittura è penalmente irrilevante, risolvendosi nell'ignoranza della legge penale che, l'art. 5 c.p. non può essere invocata a scusa" (Cass. 23 giugno 1978 n. 12392).